Microimpresa domestica e Inps, tasse, quale regime? Negli ultimi mesi siamo stati letteralmente sommersi da richieste di pareri e chiarimenti sul trattamento fiscale, oltre che sull’eventuale somma di redditi derivanti da altre attività oltre a quelli prodotti dalla microimpresa.

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Facciamo un po’ di chiarezza
A prescindere dal regime fiscale adottato, forfettario o ordinario semplificato, chi decide di aprire una microimpresa domestica è tenuto a versare i contributi fissi minimali a prescindere dal volume d’affari maturato.
Nel momento in cui una microimpresa domestica diventa attiva e quindi nel momento in cui Comune e Camera di Commercio evadono rispettivamente la pratica di SCIA e di Comunica, la microimpresa domestica è attiva. a questo punto, l’ INPS, in un lasso di tempo che può variare tra i 30 e i 60 giorni, crea la posizione INPS del contribuente e quindi elabora la matricola associata alla posizione della microimpresa domestica.
Il titolare della microimpresa si trova quindi – a prescindere dal regime prescelto – a dover versare su base solare un contributo fisso di ca. 3.900 Euro.
Questo importo assorbe il versamento contributivo fino ad un reddito di ca.15.500 Euro.
Questo significa che:
- se in dichiarazione dei redditi il contribuente non eccede tale reddito (ca. 15.500) non dovrà versare ulteriore contributi.
- se invece eccede tale reddito (ca. 15.500), sull’importo in eccedenza dovrà versare un’ulteriore aliquota del 24%. Su tale importo matureranno anche i conteggi a titolo di acconti INPS.
Il versamento di 3.900 Euro ca. oltre ad assorbire la contribuzione sino ad un reddito di ca. 15.500 Euro assicura al contribuente l’accreditamento sul proprio estratto contributivo di 1 anno di contributi ai fini pensionistici.

Nel caso in cui il contribuente opti per il regime fiscale forfettario, Inps permette al contribuente di predisporre un’istanza di riduzione del contributo fisso minimale del 35% andando a versare quindi non più 3.900 Euro ca., ma 2.550 Euro ca.
Resta inteso che questo versamento ridotto significa:
a) vedersi accreditati sul proprio estratto contributivo non 1 anno di contributi ai fini pensionistici, ma circa 9 mesi.
b) il nuovo contributo minimale ridotto non assorbe più la contribuzione sino ad un reddito di 15.500, ma il reddito viene ragguagliato al nuovo importo.
c) nel caso in cui il contribuente ecceda il nuovo reddito ragguagliato, la percentuale dell’aliquota che assoggetta il reddito in eccedenza è del 19% e non più del 24%.
Microimpresa domestica: regime fiscale forfettario
Nel regime fiscale forfettario il reddito di riferimento per il conteggio dell’eventuale superamento del reddito assorbito dal versamento del contributo minimale è:
RICAVI INCASSATI NELL’ANNO x COEFFICIENTE DI REDDITIVITA’
Microimpresa domestica: regime fiscale ordinario
Nel regime fiscale ordinario semplificato il reddito di riferimento è:
RICAVI INCASSATI NELL’ANNO – COSTI DEDUCIBILI
“Ho gia un lavoro da dipendente..posso aprire la mia microimpresa”?
Sono molte le persone che, pur lavorando come dipendente, avendo questa passione per la cucina e i dolci richiedono informazioni su come gestire da un punto di vista fiscale la combinazione delle due attività.
Nel caso il contribuente che opta per aprire una microimpresa domestica sia parallelamente anche lavoratore subordinato FULL TIME, può richiedere (a prescindere dal regime fiscale adottato) l’esenzione dai contributi fissi minimali.
Quindi di fatto non si troverà a versare i 3.900 Euro o 2.550 Euro (se forfettario che richiede riduzione), ma non dovrà versare alcunchè a titolo di minimale.
Dovrà invece versare, in caso di eccedenza del reddito oltre i 15.500 Euro, l’aliquota del 24% da conteggiarsi sul solo importo che ecceda i ca. 15.500 Euro.
Come vedete le casistiche sono davvero diverse, è opportuno individuare la migliore soluzione per la vostra situazione reddituale affinché il dolce sogno della microimpresa risulti sostenibile da un punto di vista economico.
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